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Altri contenuti - Accesso civico

Riferimento Normativo


L'accesso civico è un diritto introdotto dall'articolo 5 del d.lgs. 33/2013 che consente a chiunque - senza indicare motivazioni né sostenere costi - di richiedere ad una pubblica amministrazione/società in controllo pubblico documenti, informazioni e dati per i quali la legge prevede la pubblicazione.

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 97/16, è possibile distinguere due forme di accesso civico: 

  • diritto di accesso civico “semplice”;
  • diritto di accesso civico “generalizzato”.

Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine G.ECO S.r.l. provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e la società decida comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all’indirizzo anticorruzione.trasparenza@gecoservizi.eu (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).





Ultima modifica : 06/06/2023  
Prima pubblicazione : 19/11/2014