L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del d.lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal d.lgs. 97/16, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. G.ECO S.r.l. non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata al Responsabile dell’accesso civico tramite il modulo disponibile in tale sezione attraverso i seguenti canali:
Ai fini istruttori, il Responsabile dell’accesso civico dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti. Il responsabile dell’accesso civico, sentito l’Ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvede ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico.